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Un doveroso richiamo della Corte Costituzionale contro la duplicazione delle richieste documentali all’Agenzia delle Entrate

Un doveroso richiamo della Corte Costituzionale contro la duplicazione delle richieste documentali all’Agenzia delle Entrate

Un doveroso richiamo della Corte Costituzionale contro la duplicazione delle richieste documentali all’Agenzia delle Entrate

La sentenza n. 137/2025 della Corte Costituzionale interviene, con toni inequivocabili, su una prassi amministrativa che – per quanto radicata – appare sempre meno giustificabile: quella di gravare i contribuenti della produzione di documenti e informazioni che l’Agenzia delle Entrate già possiede o potrebbe facilmente reperire attraverso le proprie banche dati.

Non è soltanto una questione di rispetto formale dei diritti del contribuente, ma di efficienza amministrativa e, soprattutto, di buon senso. La Corte, facendo leva sull’art. 6, comma 4, dello Statuto dei diritti del contribuente, ricorda con forza che nessun ufficio finanziario può legittimamente pretendere dal contribuente ciò che già risiede nei propri archivi, fisici o digitali che siano. Un principio, questo, troppo spesso disatteso nella pratica quotidiana.

Vale la pena sottolineare che la Corte non si limita a ribadire quanto già sancito dalla Cassazione, ma coglie l’occasione per stigmatizzare la tendenza ad abusare di poteri istruttori, ignorando strumenti e tecnologie che renderebbero superfluo insistere su richieste ridondanti. L’introduzione delle banche dati digitali, in particolare, priva di ogni giustificazione la pretesa di documenti che possono essere acquisiti d’ufficio, senza inutili aggravi per il contribuente.

Se la preclusione probatoria di cui all’art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 poteva avere un senso in un contesto amministrativo analogico, oggi essa rischia di trasformarsi in uno strumento iniquo ed anacronistico. La Corte, con questa sentenza, invita l’amministrazione a non nascondersi dietro formalismi e ad abbracciare finalmente l’efficienza e la leale collaborazione. Gravare ancora i cittadini di oneri documentali superflui, oltre ad essere ingiustificato, è sintomo di una resistenza al cambiamento che la Corte, giustamente, non intende più assecondare.

Estratto della sentenza:
"d) non riguardi documenti informazioni già in possesso dell’amministrazione, ai ovando applicazione l’art. 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), per cui «[a]l contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 9 aprile 2014, n. 8299)."

"7.2.– Infine, nella medesima prospettiva, deve anche essere ampliato il ricordato principio, già affermato in nuce dalla Corte di cassazione, per cui non possono essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell’amministrazione finanziaria (Cass., n. 8299 del 2014). In forza dell’evoluzione digitale e normativa che ha condotto alla creazione di nuove banche dati, come quella relativa alle fatture elettroniche, non possono essere richiesti al contribuente elementi informativi che l’amministrazione finanziaria potrebbe ottenere semplicemente interrogandole."