Onere motivazionale del preavviso di ipoteca e tutela “minima” del contribuente
L’ordinanza in commento conferma un’impostazione particolarmente riduttiva circa il contenuto motivazionale del preavviso di iscrizione ipotecaria ex art. 77, comma 2-bis, D.P.R. 602/1973, degradato a semplice annuncio di futura aggressione patrimoniale.
Per la Cassazione, è sufficiente che l’agente della riscossione indichi il credito per cui procede, quanto a titolo ed entità, senza alcun obbligo di specificare gli immobili che saranno concretamente vincolati; tale individuazione sarebbe necessaria solo al momento dell’iscrizione dell’ipoteca, non già nella fase prodromica.