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Personalizzazione del danno biologico e limiti del giudice di merito: tra tipizzazione tabellare e onere di allegazione del quid pluris

Personalizzazione del danno biologico e limiti del giudice di merito: tra tipizzazione tabellare e onere di allegazione del quid pluris

Personalizzazione del danno biologico e limiti del giudice di merito: tra tipizzazione tabellare e onere di allegazione del quid pluris

La pronuncia della Corte di cassazione 6 marzo 2026, n. 5036, è d'inetersse per la conferma di un orientamento rigoroso in tema di personalizzazione del risarcimento del danno biologico.

Nel caso in esame il danneggiato, vittima di un sinistro stradale con danno biologico permanente dell’85%, aveva ottenuto in primo grado una liquidazione del danno non patrimoniale comprensiva di un incremento per personalizzazione, poi escluso dalla Corte d’appello, che ha ritenuto le allegazioni difensive riconducibili a situazioni proprie di ogni paziente in condizioni analoghe.

La Cassazione, pur dichiarando inammissibile per difetto di specificità il motivo che censurava la mancata personalizzazione, ribadisce espressamente la distinzione – già tracciata in precedenti arresti – tra: (a) conseguenze “normali” o indefettibili, comuni a tutti i soggetti portatori di quella specifica menomazione, già compensate nella liquidazione tabellare del danno biologico; e (b) conseguenze “peculiari” del caso concreto, che rendono il pregiudizio maggiore rispetto ai casi consimili e che sole giustificano un aumento in via di personalizzazione.

Ne discende che la personalizzazione non è automatica né può tradursi in un duplicazione di voci già coperte dalla componente standard del danno biologico: essa richiede una specifica allegazione e prova di circostanze ulteriori (ad esempio, una particolare e abituale attività esistenziale o lavorativa resa impossibile, o ricadute eccezionali sull’autonomia personale e relazionale), che superino l’id quod plerumque accidit per quella invalidità. 

La decisione conferma, dunque, una linea di tendenziale “tipizzazione” del danno biologico tabellare, cui la personalizzazione si aggiunge solo in presenza di un quid pluris effettivamente dimostrato, imponendo al giudice di merito una motivazione puntuale sulle ragioni dell’aumento o del suo diniego. 

 

Estratto dalla sentenza

 

“Essa, infatti, ha da tempo chiarito - in tema di cd. “personalizzazione” del risarcimento del danno biologico - che in presenza di una lesione della salute potranno aversi le “conseguenze dannose più diverse, ma tutte inquadrabili teoricamente in due gruppi”, ovvero, “conseguenze necessariamente comuni a tutte le persone che dovessero patire quel particolare tipo di invalidità” e “conseguenze peculiari del caso concreto, che abbiano reso il pregiudizio patito dalla vittima diverso e maggiore rispetto ai casi consimili”.”

“Orbene, se tutte tali conseguenze, indifferentemente, “costituiscono un danno non patrimoniale”, resta inteso che “la liquidazione delle prime tuttavia presuppone la mera dimostrazione dell’esistenza dell’invalidità”, laddove “la liquidazione delle seconde esige la prova concreta dell’effettivo (e maggior) pregiudizio sofferto”.”

“In questo quadro, pertanto, “la perduta possibilità di continuare a svolgere una qualsiasi attività, in conseguenza d’una lesione della salute, non esce dall’alternativa: o è una conseguenza “normale” del danno (cioè indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora si terrà per pagata con la liquidazione del danno biologico; ovvero è una conseguenza peculiare, ed allora dovrà essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico”, attraverso la sua “personalizzazione”.”

“Ne deriva, pertanto, che l’operazione di “personalizzazione” impone “al giudice far emergere e valorizzare, dandone espressamente conto in motivazione in coerenza alle risultanze argomentative e probatorie obiettivamente emerse ad esito del dibattito processuale, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso sottoposto ad esame, che valgano a superare le conseguenze “ordinarie” già previste e compensate dalla liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari”

 

L’articolo ha finalità solo informativa e scientifica e non costituisce parere legale né indicazione operativa per casi concreti.  L’autore è esonerato da ogni responsabilità per l’uso, anche professionale, dei principi esposti. Il lettore deve verificare autonomamente, tramite le sentenze integrali reperibili sui siti istituzionali e con eventuale assistenza professionale, l’esattezza, l’attualità e l’applicabilità dei principi, assumendosi ogni rischio connesso al loro utilizzo.