Personalizzazione del danno biologico e limiti del giudice di merito: tra tipizzazione tabellare e onere di allegazione del quid pluris
La pronuncia della Corte di cassazione 6 marzo 2026, n. 5036, è d'inetersse per la conferma di un orientamento rigoroso in tema di personalizzazione del risarcimento del danno biologico.
Nel caso in esame il danneggiato, vittima di un sinistro stradale con danno biologico permanente dell’85%, aveva ottenuto in primo grado una liquidazione del danno non patrimoniale comprensiva di un incremento per personalizzazione, poi escluso dalla Corte d’appello, che ha ritenuto le allegazioni difensive riconducibili a situazioni proprie di ogni paziente in condizioni analoghe.