Frode fiscale, truffa aggravata e rapporto di specialità: l’insussistenza del fumus di truffa e l’annullamento del sequestro nella Cass. pen., 11 settembre 2025, n. 30540
La sentenza della Corte di cassazione penale, sez. II, 11 settembre 2025, n. 30540, offre un importante chiarimento in tema di rapporti tra reati tributari e truffa aggravata ai danni dello Stato, con rilevanti ricadute sulle misure cautelari reali.
Il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di sequestro preventivo disposto in via diretta sul profitto del reato, ritenendo insussistenti i presupposti del fumus delicti: la condotta, originariamente qualificata come truffa aggravata, è stata ricondotta all’alveo dell’art. 4 D.Lgs. 74/2000 (dichiarazione infedele), escludendo artifici e raggiri ulteriori rispetto alle indicazioni non veritiere nella dichiarazione dei redditi.
In applicazione del principio di specialità, la Cassazione ribadisce che qualsiasi condotta fraudolenta diretta all’evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore nella normativa speciale, salvo che derivi un profitto ulteriore e diverso dall’evasione (es. pubbliche erogazioni). Nel caso di specie, il profitto perseguito coincideva integralmente con quello fiscale, sicché non residuava spazio applicativo per la truffa aggravata.
La conseguenza è la conferma dell’annullamento del sequestro: venuto meno il fumus del reato di truffa e risultando sotto soglia i presupposti dei reati tributari, difetta il titolo legittimante la misura reale.
Estratto della sentenza
«Le Sezioni unite, seppur con riguardo alle differenti fattispecie di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74 del 2000, hanno ritenuto esistente un rapporto di specialità tra le norme incriminatrici tributarie e quella di truffa aggravata ai danni dello Stato “in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni”».
«Il profitto avuto di mira e conseguito dall’indagata coincide, infatti, con quello fiscale, costituito, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. d) D.Lgs. n. 74 del 2000, anche dal fine di ottenere un indebito rimborso o il riconoscimento di un inesistente credito di imposta, il cui perseguimento è posto come scopo della condotta tipica».
«L’annullamento del sequestro e la conseguente restituzione dei beni, infine, è stata giustificata dal fatto che la violazione fiscale commessa dall’indagato si era attestata a valori sotto la soglia di legge, prevista sia dall’art. 4 che dall’art. 3 D.Lgs. 74/2000, con conseguente venir meno del fumus del reato contestato».
«Alla luce delle considerazioni svolte, va rigettato il ricorso del Pubblico ministero».
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