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Pagamento del danno da parte dell’assicuratore e attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.: la “longa manus” dell’imputato tra volontarietà e funzione premiale (Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2025, n. 32174)

Pagamento del danno da parte dell’assicuratore e attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.: la “longa manus” dell’imputato tra volontarietà e funzione premiale (Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2025, n. 32174)

Pagamento del danno da parte dell’assicuratore e attenuante ex art. 62 n. 6 c.p.: la “longa manus” dell’imputato tra volontarietà e funzione premiale (Cass. pen., sez. III, 29 settembre 2025, n. 32174)

Il caso è quello di persona imputata di omicidio stradale che ottiene il risarcimento dei danni alle vittime tramite la propria compagnia assicuratrice.

La sentenza di cui si parla chiarisce come funziona il rapporto tra l’attenuante prevista dall’art. 62 n. 6 c.p. e il pagamento del risarcimento fatto dalla compagnia di assicurazione. 

Secondo la Corte, questa attenuante ha due volti. Da un lato, sul piano oggettivo, basta che il danno sia stato davvero risarcito o che le conseguenze dannose del reato siano state eliminate. Dall’altro lato, però, sul piano soggettivo è necessario che questo risultato dipenda da una scelta volontaria dell’imputato. 

Per questo motivo, il pagamento effettuato da un terzo – in particolare dall’assicuratore – non è automaticamente irrilevante. Occorre verificare se quel pagamento sia, in sostanza, l’esecuzione della volontà dell’imputato. La compagnia di assicurazione può quindi agire come una sorta di “longa manus” dell’imputato, quando opera su suo incarico o comunque in base a un comportamento che permetta di collegare il pagamento alla decisione di chi ha causato il danno (per esempio: adesione alla procedura di liquidazione, attivazione della polizza, ratifica espressa o implicita del pagamento). 

Il punto centrale è che il pagamento dell’assicurazione può integrare l’attenuante solo se appare come pagamento di un terzo incaricato dall’autore del reato, e quindi riconducibile alla sua volontà. L’attenuante non opera, invece, quando la compagnia paga in base a un contratto concluso con un soggetto diverso dall’imputato, oppure senza alcun coinvolgimento volitivo di quest’ultimo. 

In questo modo la Corte si discosta dagli orientamenti più rigidi, che escludevano la rilevanza del pagamento assicurativo, e valorizza la funzione premiale dell’attenuante, legandola alla reale assunzione di responsabilità da parte dell’autore del reato.

Estratto dalla sentenza

«La norma, dal punto di vista oggettivo, si accontenta del ristoro del danno patito in capo alla vittima, mentre, dal punto di vista soggettivo, esige, pur implicitamente, che tale ristoro sia il frutto di comportamento volontario imputabile all’autore del reato. […] Un terzo paga il prezzo del risarcimento al posto dell’autore, questo non significa autonomamente che l’attenuante non può essere concessa, ma deve verificarsi, prima del rigetto della richiesta, se tale pagamento non sia, in realtà, il frutto della volontà dell’autore del reato. […] Il pagamento risulta ugualmente riconducibile alla sua volontà anche quando questi ha incaricato un terzo di effettuarli. Il terzo, infatti, in questo caso, non agisce autonomamente, ma, al contrario, quale strumento dell’autore del reato.»

«In definitiva, deve affermarsi il principio secondo cui ai fini dell’applicazione dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 6), è ammesso il pagamento dell’impresa assicuratrice, a patto che esso si atteggi come il pagamento di un terzo incaricato dall’autore del reato, e dunque riconducibile alla volontà di quest’ultimo; mentre deve escludersi l’ammissibilità dei pagamenti operati da compagnie assicuratrici o enti previdenziali, che non operano su incarico di tale soggetto, trattandosi in questo caso di pagamenti non riconducibili alla sua volontà.» 

«La qualifica di persona offesa dal reato è stata inoltre riconosciuta non solo alle persone fisiche, ma anche agli enti esponenziali di interessi collettivi a patto che gli interessi statutariamente tutelati dagli enti corrispondano a quelli protetti dal reato in contestazione, da valutarsi in stretta e specifica aderenza con la struttura e la natura della fattispecie criminosa. […] L’onere dell’autore del reato di risarcire il danno nei confronti di tutte le persone offese, per ottenere l’effetto attenuante, è che queste siano identificabili “prima del giudizio”.» 

 

L’articolo ha finalità solo informativa e scientifica e non costituisce parere legale né indicazione operativa per casi concreti.  L’autore è esonerato da ogni responsabilità per l’uso, anche professionale, dei principi esposti. Il lettore deve verificare autonomamente, tramite le sentenze integrali reperibili sui siti istituzionali e con eventuale assistenza professionale, l’esattezza, l’attualità e l’applicabilità dei principi, assumendosi ogni rischio connesso al loro utilizzo.